Per i mediatori creditizi
si accende una speranza di poter continuare ad esercitare la professione nella vecchia forma anche di impresa individuale o società di persone.
A ripristinare quanto modificato dal D.L. 141 ci penserebbe l'articolo 34 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 conosciuta come "Salva Italia" che nel Capo II Art: 34 dedicato alla "Concorrenza" così recita:
Liberalizzazione delle attivita' economiche ed
eliminazione dei controlli ex-ante
"1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai
sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attivita' economiche e' improntata al
principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento
comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme
vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di
fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla
solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta
all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura
di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari
all'attivita' svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a
previa autorizzazione l'esercizio di un'attivita' economica deve
essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse
generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalita'.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta a
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto
del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi e
i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio
di attivita' economiche.
6. Quando e' stabilita, ai sensi del comma 4, la necessita' di
alcuni requisiti per l'esercizio di attivita' economiche, la loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data
sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un
termine definito; restano salve le responsabilita' per i danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai
principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le
professioni, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno)."
Ho preferito citare per intero l'articolo 34 per sottolineare l'assoluta pertinenza di quanto prescritto dalla legge "Salva Italia" alla problematica sorta dopo la pubblicazione della legge 141/2010.
La stessa pertinenza che ha spinto FIMAA, nella persona del suo presidente Valerio Angeletti a formulare una precisa richiesta di parere al nuovo Organismo di gestione e valutazione delle iscrizioni nell’elenco dei Mediatori creditizi,
Mi auguro che anche la risposta da parte dell' Organismo sia altrettanto tempestiva e ......rapida.
Questo il comunicato stampa di FIMAA e voi che ne pensate?
A ripristinare quanto modificato dal D.L. 141 ci penserebbe l'articolo 34 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 conosciuta come "Salva Italia" che nel Capo II Art: 34 dedicato alla "Concorrenza" così recita:
Liberalizzazione delle attivita' economiche ed
eliminazione dei controlli ex-ante
"1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai
sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attivita' economiche e' improntata al
principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento
comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme
vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di
fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla
solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta
all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura
di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari
all'attivita' svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a
previa autorizzazione l'esercizio di un'attivita' economica deve
essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse
generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalita'.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta a
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto
del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi e
i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio
di attivita' economiche.
6. Quando e' stabilita, ai sensi del comma 4, la necessita' di
alcuni requisiti per l'esercizio di attivita' economiche, la loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data
sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un
termine definito; restano salve le responsabilita' per i danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai
principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le
professioni, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno)."
Ho preferito citare per intero l'articolo 34 per sottolineare l'assoluta pertinenza di quanto prescritto dalla legge "Salva Italia" alla problematica sorta dopo la pubblicazione della legge 141/2010.
La stessa pertinenza che ha spinto FIMAA, nella persona del suo presidente Valerio Angeletti a formulare una precisa richiesta di parere al nuovo Organismo di gestione e valutazione delle iscrizioni nell’elenco dei Mediatori creditizi,
Mi auguro che anche la risposta da parte dell' Organismo sia altrettanto tempestiva e ......rapida.
Questo il comunicato stampa di FIMAA e voi che ne pensate?