Testo di Alessandro Spagnolo:
La nuova riforma del credito e il Decreto Legge 141
Parlare oggi di “normativa legata al credito” vuol dire automaticamente parlare del Decreto Legislativo 141 del 13 agosto 2010, che arrivato come atto dovuto al recepimento della Direttiva 48 del 2008 della Comunità Europea, rischia di diventare, nella realtà italiana una deflagrazione epocale.
Ma il dettaglio del decreto parla chiaro:
“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del Testo Unico Bancario (TUB) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi….entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2010.”
Se, come vedremo, per alcuni articoli, attesi da tempo, ha definitivamente fatto chiarezza su aspetti spinosi del mondo del credito, per altri, relativi alla professione degli intermediari finanziari ha di fatto sconvolto la vita professionale, e aggiungerei la sopravvivenza, di migliaia di operatori.
Selezionando quelli che più da vicino riguardano lo spirito di questo blog, cercherò comunque di fare un’escursione attraverso gli articoli della legge che è subito apparsa complessa e articolata.
Quello che appare, in estrema sintesi, dall’impianto complessivo della legge, è che si sia voluto dare compimento alla necessità di chiarezza tra tutti gli attori coinvolti nei vari processi di un’operazione di finanziamento sotto qualsiasi forma.
La comunicazione, l’informazione, i diritti del consumatore le definizioni esatte la regolamentazione degli operatori del settore sono gli argomenti principali su cui la Legge 141 pone la massima attenzione.
In questa pagina scriverò, sinteticamente, di quanto della legge attiene ai consulenti, secondo me, in futuro, sempre più importanti e indispensabili attori in qualsiasi operazione legata al credito. Ti ho già detto cosa può fare per te un consulente del credito nella pagina dedicata, è bene però conoscere quali sono i riferimenti normativi, oggi, della professione in modo di riconoscere senza fraintendimenti il tuo interlocutore professionale e a che titolo ti parli.
MEDIATORI CREDITIZI
Recita la legge:
“1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.”
Dopo la legge oggetto di questo approfondimento, quest’attività non potrà più essere esercitata da persone fisiche, ma solo da persone giuridiche riunite sotto forma di:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.
Questo dice la legge, azzerando di fatto l’attività di migliaia di operatori che da anni svolgono questo lavoro in modo tradizionale attraverso le proprie conoscenze nel mondo bancario o delle filiali o delle reti ai quali portano la pratica di mutuo o di prestito o di cessione del quinto condividono l’attesa del proprio cliente e a delibera avvenuta gli chiedono parcella.
MEDIATORI CREDITIZI
Recita la legge:
“1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.”
Dopo la legge oggetto di questo approfondimento, quest’attività non potrà più essere esercitata da persone fisiche, ma solo da persone giuridiche riunite sotto forma di:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.
Questo dice la legge, azzerando di fatto l’attività di migliaia di operatori che da anni svolgono questo lavoro in modo tradizionale attraverso le proprie conoscenze nel mondo bancario o delle filiali o delle reti ai quali portano la pratica di mutuo o di prestito o di cessione del quinto condividono l’attesa del proprio cliente e a delibera avvenuta gli chiedono parcella.
Banca D’Italia all’entrata in vigore della Legge 141, cancellerà d’ufficio dall’attuale albo i singoli professionisti che una volta strutturatisi come precedentemente visto, potranno richiedere una nuova iscrizione e ottenerla solo dopo il superamento di un esame.
Potrà evitare l’esame solo chi dimostrerà di aver svolto questa attività almeno per un triennio, anche non consecutivo, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge.
Per chi non volesse, o non avesse la possibilità di trasformarsi in società potrà lavorare solo come “Collaboratore” di un Mediatore Creditizio, sostenere corsi di formazione e sottoporsi a prove valutative, ma avendo responsabilità solidale con il suo mandante sarà oggetto di censimento da parte delle banche e sottoposto a severissime selezioni.
Inoltre potrà collaborare solo in esclusiva per una società mandante che sarà però plurimandataria.
La selezione di cui parlavo avrà sicuramente un effetto devastante su tutti quegli operatori che, all’entrata in vigore della legge, non avranno lo standard di preparazione e professionalità richiesti dalla nuova normativa nel cui intento primario c’è proprio la richiesta di maggiore professionalità e trasparenza a tutela del consumatore finale.
Nel momento di scrivere queste righe c'è da riportare un'importante interrogazione fatta da una delle più importanti associazioni di categoria la FIMAA al nuovo Organismo di gestione e valutazioni delle iscrizioni nell'elenco dei Mediatori Creditizi e degli Agenti in attività Finanziaria (OAM)
All' OAM si chiede, in definitiva, la possibilità di rivedere le norme previste per i professionisti dalla riforma del credito, alla luce del Decreto Legge 201/2011, la cosiddetta legge "Salva Italia", che all'articolo 34 cancella di fatto uno degli aspetti più controversi cioè:
"la limitazione dell'esercizio di un'attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore".
Per ora l'interrogazione, non sembra aver sortito particolari effetti, almeno nelle recenti riunioni "informali" tenute dall'Organismo, ma ricordiamo che trattandosi di una legge ci si potrebbe trovare di fronte ad una infinita mole di ricorsi che certo non farebbero bene proprio a quella trasparenza alla quale tende la nuova riforma.
AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA
Per quest’altra figura professionale:
“1. E' agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonche' attività connesse o strumentali”.
Diversa è la sorte di quest’altra figura professionale per la quale poco cambia con la nuova legge tranne la cancellazione d’ufficio dai vecchi albi.
Una volta in vigore la legge, anche l’Agente in Attività Finanziaria dovrà chiedere una nuova iscrizione, assoggettarsi all’esame, tranne il caso già visto, e riuscire ad ottenere un mandato diretto dalle banche.
In realtà l’Agente, avendo sempre lavorato in regime di mono mandato con la banca mandante, avrà meno ripercussioni sulla sua attività che rimarrà possibile svolgere anche sotto forma di società.
Da quanto detto è facile capire la differenza sostanziale di queste due figure professionali e quanto sia giusta, comunque, la necessità di regole e vigilanza su un’attività così importante e delicata.
Quindi, caratteristica fondamentale dell’Agente in Attività Finanziaria è la possibilità di offrire al proprio cliente consulenza solo attraverso i prodotti della banca che rappresenta, o l’operazione esaminata si adatta a quelle politiche di credito o ben poche possibilità ci sono di procedere alla sua conclusione.
Il Mediatore Creditizio al contrario può contare su un’offerta più diversificata e completa e che spesso, per le società più attive e apprezzate, si adegua anche ai diversi momenti del mercato.
Potrà evitare l’esame solo chi dimostrerà di aver svolto questa attività almeno per un triennio, anche non consecutivo, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge.
Per chi non volesse, o non avesse la possibilità di trasformarsi in società potrà lavorare solo come “Collaboratore” di un Mediatore Creditizio, sostenere corsi di formazione e sottoporsi a prove valutative, ma avendo responsabilità solidale con il suo mandante sarà oggetto di censimento da parte delle banche e sottoposto a severissime selezioni.
Inoltre potrà collaborare solo in esclusiva per una società mandante che sarà però plurimandataria.
La selezione di cui parlavo avrà sicuramente un effetto devastante su tutti quegli operatori che, all’entrata in vigore della legge, non avranno lo standard di preparazione e professionalità richiesti dalla nuova normativa nel cui intento primario c’è proprio la richiesta di maggiore professionalità e trasparenza a tutela del consumatore finale.
Nel momento di scrivere queste righe c'è da riportare un'importante interrogazione fatta da una delle più importanti associazioni di categoria la FIMAA al nuovo Organismo di gestione e valutazioni delle iscrizioni nell'elenco dei Mediatori Creditizi e degli Agenti in attività Finanziaria (OAM)
All' OAM si chiede, in definitiva, la possibilità di rivedere le norme previste per i professionisti dalla riforma del credito, alla luce del Decreto Legge 201/2011, la cosiddetta legge "Salva Italia", che all'articolo 34 cancella di fatto uno degli aspetti più controversi cioè:
"la limitazione dell'esercizio di un'attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore".
Per ora l'interrogazione, non sembra aver sortito particolari effetti, almeno nelle recenti riunioni "informali" tenute dall'Organismo, ma ricordiamo che trattandosi di una legge ci si potrebbe trovare di fronte ad una infinita mole di ricorsi che certo non farebbero bene proprio a quella trasparenza alla quale tende la nuova riforma.
AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA
Per quest’altra figura professionale:
“1. E' agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonche' attività connesse o strumentali”.
Diversa è la sorte di quest’altra figura professionale per la quale poco cambia con la nuova legge tranne la cancellazione d’ufficio dai vecchi albi.
Una volta in vigore la legge, anche l’Agente in Attività Finanziaria dovrà chiedere una nuova iscrizione, assoggettarsi all’esame, tranne il caso già visto, e riuscire ad ottenere un mandato diretto dalle banche.
In realtà l’Agente, avendo sempre lavorato in regime di mono mandato con la banca mandante, avrà meno ripercussioni sulla sua attività che rimarrà possibile svolgere anche sotto forma di società.
Da quanto detto è facile capire la differenza sostanziale di queste due figure professionali e quanto sia giusta, comunque, la necessità di regole e vigilanza su un’attività così importante e delicata.
Quindi, caratteristica fondamentale dell’Agente in Attività Finanziaria è la possibilità di offrire al proprio cliente consulenza solo attraverso i prodotti della banca che rappresenta, o l’operazione esaminata si adatta a quelle politiche di credito o ben poche possibilità ci sono di procedere alla sua conclusione.
Il Mediatore Creditizio al contrario può contare su un’offerta più diversificata e completa e che spesso, per le società più attive e apprezzate, si adegua anche ai diversi momenti del mercato.
Comune ad entrambe le categorie il divieto da parte della nuova normativa della contemporanea iscrizione ai due albi.
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