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LE OBBLIGAZIONI

 
DEFINIZIONE

Nei rapporti di obbligazione si possono distinguere un soggetto attivo (il creditore), ed un soggetto passivo (il debitore). Il termine obbligazione si riferisce a quella particolare situazione in cui si trova il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in quale è tenuto (obbligato) a compiere una determinata prestazione nei confronti del soggetto attivo che, a sua volta, è titolare di una situazione di vantaggio (quale è appunto il diritto di credito).

Il  debitore  inoltre  è  tenuto  alla  cosiddetta  “garanzia  patrimoniale  generica”  secondo  cui  il  debitore  risponde dell’adempimento delle obbligazioni da lui assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri; tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, salve le legittime cause di prelazione.

MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Il rapporto obbligatorio non sempre si svolge e si conclude tra i soggetti che lo pongono in essere. Infatti ad una, o ad entrambe le parti può subentrare o aggiungersi un altro soggetto; va precisato che, in caso di successione del debito, l’originario debitore non è liberato dalla sua obbligazione se il creditore non consente a tale liberazione. La sostituzione del debitore per atto tra vivi è, dunque, possibile purché vi sia l’espresso consenso del creditore: se questo manca, il precedente debitore non viene liberato, ma ad esso si aggiunge un nuovo soggetto passivo.

MODIFICAZIONI DEL SOGGETTO PASSIVO, L’ACCOLLO : ai sensi dell’Art. 1273 comma 1 c.c., il debitore ed un terzo possono convenire che questi assuma il debito dell’altro; in tal caso il creditore può aderire a tale convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore. L’accollo consiste dunque in un accordo in base al quale il terzo, estraneo al rapporto obbligatorio, si assume il debito originario. Ai sensi dell’Art. 1273 comma 2 c.c., l’adesione del creditore può comportare la liberazione del debitore originario (accollo liberatorio). Tale effetto, però, non è automatico, ma si verifica solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione in favore del creditore, o se il creditore dichiari  espressamente  di  liberarlo.  Nel  caso  in  cui  il  creditore  aderisca  all’accollo,  ma  il  debitore originario non venga liberato, quest’ultimo resta obbligato in solido con l’accollante (accollo cumulativo).

I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

Come  accennato  nei  paragrafi  precedenti,  ciascun  creditore  deve  comunque  poter  contare  sulla  “garanzia patrimoniale generica” del debitore. L’Art. 2740 c.c. destina all’azione esecutiva del creditore tutti i beni presenti e futuri del debitore, non garantendo però l’effettivo soddisfacimento del credito. Infatti, in mancanza di una garanzia specifica (come il pegno o l’ipoteca), può accadere che il debitore compia degli atti di disposizione sui suoi beni in pregiudizio delle ragioni del creditore: egli potrebbe infatti celare materialmente alcuni beni, alienarli a  terzi,  concedere  un’ipoteca su di essi, o più semplicemente non esercitare i propri diritti impedendo così l’acquisizione alla propria sfera giuridica di elementi patrimoniali.

I  mezzi  di  conservazione  della  garanzia  patrimoniale  sono  essenzialmente  tre:  l’azione  surrogatoria,  l’azione revocatoria ed il sequestro conservativo. Essi tendono a prevenire tutti i rischi sopramenzionati essendo riconosciuto al venditore:

1)   il potere di sostituirsi al proprio debitore il quale, omettendo di esercitare un diritto che vanta verso terzi (ad es. la riscossione di un credito), metta in pericolo il futuro soddisfacimento delle ragioni del creditore (azione surrogatoria);
2)   il  potere  di  ottenere  una dichiarazione  di  inefficacia relativa  degli  atti di  disposizione  compiuti del debitore su determinati beni, in pregiudizio delle ragioni del creditore (azione revocatoria);
3)   il potere di impedire che il debitore celi o sottragga materialmente i propri beni all’azione esecutiva del creditore, ed il potere di creare inoltre un vincolo di indisponibilità sugli stessi tale da rendere l’eventuale alienazione di essi inefficace nei suoi confronti (mediante il sequestro conservativo).

CAUSE DI PRELAZIONE, GARANZIE REALI DELL’OBBLIGAZIONE

Se il debitore non adempie la prestazione dovuta, il suo patrimonio rimane vincolato a garanzia del creditore, il quale potrà agire esecutivamente su di esso. Vi è però una netta differenza tra i creditori che possono contare soltanto sulla c.d. “ garanzia patrimoniale generica” (che vengono definiti creditori chirografari) ed i creditori che invece possono contare su una garanzia specifica.

L’Art. 2741 prevede che “i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”.

Perciò tutti creditori possono agire sui beni del debitore, ma i creditori che sono assistiti da una causa legittima di prelazione sono preferiti agli altri e quindi possono soddisfarsi su tali beni con preferenza rispetto agli altri. Le garanzie reali specifiche sono dunque delle garanzie che sopra uno o più beni determinati, di proprietà  del debitore o di un terzo, vengono assicurate al creditore, con l’attribuzione a quest’ultimo del potere di soddisfarsi sul ricavato della vendita di tali beni con precedenza rispetto agli altri creditori.

1)   I PRIVILEGI: il privilegio si distingue dal pegno e dall’ipoteca poiché non trova mai la sua fonte in un negozio giuridico o in un provvedimento del giudice (sentenza), ma viene previsto direttamente dalla legge in favore di alcuni crediti in considerazione della loro particolare causa (Art. 2745 c.c.). In altre parole: alcuni crediti sono ritenuti meritevoli di maggior tutela rispetto ad altri, e per questo vengono assistiti da un privilegio. Questa valutazione è compito esclusivo del legislatore.

Esempi di privilegi sono:
le spese di giustizia, i crediti che i lavoratori dipendenti vantano verso il datore di lavoro per il mancato versamento dei contributi previdenziali, i crediti per imposte sui redditi immobiliari...

2)   IL PEGNO: il pegno è una vera e propria garanzia reale poiché possiede il c.d. “diritto di seguito”: infatti il creditore pignoratizio (cioé colui che detiene la cosa in pegno) può sottoporre ad esecuzione forzata il bene su cui è costituito il pegno, anche se il bene stesso sia uscito dal patrimonio del debitore, o non ne abbia mai fatto parte. Normalmente il pegno è un contratto con il quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per garantire il credito, da restituirsi in natura dopo l’estinzione del credito; ai fini della valida costituzione del pegno è necessario un atto scritto avente data certa. Il contratto di pegno si perfeziona con la consegna della cosa.

L'ipoteca

l'ipoteca
siamo legati alla banca
l’ipoteca è una vera e propria garanzia reale poiché possiede il c.d. “diritto di seguito”: il bene che ne costituisce l’oggetto continua a rimanere vincolato a garanzia del credito, anche se ne è stata trasferita la proprietà (cioé anche se nel frattempo il bene è stato alienato a terzi). Il creditore ipotecario può inoltre soddisfarsi sul ricavato della vendita dello stesso bene  con prelazione  rispetto agli altri creditori che non siano assistiti da un privilegio speciale su quel bene immobile (poiché come detto il privilegio speciale su beni immobili prevale sulla stessa ipoteca).

L’ipoteca può essere costituita su:

•      beni immobili;
•      su diritti reali minori di godimento su beni immobili (usufrutto, superficie...);
•      sul diritto di nuda proprietà;
•      su beni mobili registrati (automobili, navi, aerei).

L’ipoteca nasce in presenza di due elementi essenziali: il titolo e l’iscrizione.

Per quanto riguarda il titolo in base al quale può essere iscritta l’ipoteca distinguiamo:

  • IPOTECA  LEGALE:  Art.  2817  c.c.  “Persone a cui compete.  Hanno  ipoteca  legale: l’alienante  sopra  gli  immobili  alienati  per  l’adempimento  degli  obblighi  che  derivano dall’atto di alienazione; i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; lo Stato sopra i beni  dell’imputato  e  della persona  civilmente  responsabile,  secondo  le  disposizioni  del codice penale e del codice di procedura penale”.
  • IPOTECA GIUDIZIALE: Art. 2818 c.c. “Provvedimenti da cui deriva. Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione , ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente, è titolo per iscrivere ipoteca sui  beni del venditore. Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto”.
  • IPOTECA VOLONTARIA: Art. 2821 c.c. “Concessione d’ipoteca. L’ipoteca può essere concessa  anche  mediante  dichiarazione  unilaterale.  La  concessione  deve  farsi  per  atto pubblico  o  per  scrittura  privata,  sotto  pena  di  nullità.  Non  può  essere  concessa  per testamento.” Art. 2822 c.c. “Ipoteca sui beni altrui. Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata   dal   concedente.   Se   l’ipoteca   è   concessa   da   persona   che   agisce   come rappresentante  senza  averne  le  qualità, l’iscrizione  può  essere  validamente  presa  solo quando   il   proprietario   ha   ratificato   la  concessione.”   Art.   2826   c.c.   “Indicazione dell’immobile ipotecato.  Nell’atto  di  concessione  dell’ipoteca  l’immobile  deve  essere specificatamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.”

Per  quanto  riguarda  poi  l’iscrizione  l’Art.  2080  c.c.  definisce  che  l’ipoteca  si  costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari (Conservatoria dei Registri Immobiliari, ora Ufficio del Territorio). Solo al momento dell’iscrizione sorge il diritto reale di garanzia, mentre l’efficacia cessa automaticamente dopo venti anni dal termine del pagamento del credito (il termine è in correlazione con la durata della prescrizione estintiva dei diritti reali su cose altrui). Tuttavia si può rinnovare l’ipoteca prima della scadenza ed in questo caso ne viene mantenuto anche il grado.

L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione e quindi, in caso di conflitto tra più creditori ipotecari, verrà preferito quello assistito da ipoteca di grado anteriore, anche se il suo credito è sorto posteriormente.

Cenni sul procedimento di esecuzione

l'esecuzione forzata
pericolo

Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore. Questa norma, che apre la disciplina dell’esecuzione forzata, trova fondamento nell’Art. 2740 c.c. secondo cui il debitore risponde, per le obbligazioni da lui assunte, con tutti i propri beni presenti e futuri. L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (es. il decreto ingiuntivo che sia provvisoriamente o definitivamente esecutivo);

2)  le cambiali, nonché altri titoli di credito;

3)  gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.

Prima di iniziare l’esecuzione forzata, normalmente, il creditore provvederà a notificare al proprio debitore il precetto, ossia un atto con il quale si intima al debitore stesso di adempiere la sua obbligazione entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto stesso. Successivamente, entro novanta giorni dalla notifica del precetto, il creditore effettuerà il pignoramento. Duplice è la funzione svolta dal pignoramento: esso mira, per un verso, ad individuare e a conservare materialmente i beni  sottoposti ad espropriazione e, per altro verso, a destinarli specificatamente all’esecuzione.
Per attuare questa seconda finalità la legge stabilisce l’inefficacia degli atti di alienazione dei beni pignorati, se trascritti successivamente al pignoramento.

Entro  novanta  giorni  dal  pignoramento  il  creditore  dovrà  poi  depositare  presso  la  cancelleria  del  Giudice dell’Esecuzione la c.d. istanza di vendita, cioé l’atto con il quale chiede che venga fissata la vendita all’asta dei beni pignorati, al fine di potersi soddisfare sul ricavato dalla vendita stessa.



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