LE OBBLIGAZIONI
DEFINIZIONE
Nei rapporti di obbligazione si possono distinguere un soggetto attivo (il creditore), ed un soggetto passivo (il debitore). Il termine obbligazione si riferisce a quella particolare situazione in cui si trova il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in quale è tenuto (obbligato) a compiere una determinata prestazione nei confronti del soggetto attivo che, a sua volta, è titolare di una situazione di vantaggio (quale è appunto il diritto di credito).
Il debitore inoltre è tenuto alla cosiddetta “garanzia patrimoniale generica” secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni da lui assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri; tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, salve le legittime cause di prelazione.
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
Il rapporto obbligatorio non sempre si svolge e si conclude tra i soggetti che lo pongono in essere. Infatti ad una, o ad entrambe le parti può subentrare o aggiungersi un altro soggetto; va precisato che, in caso di successione del debito, l’originario debitore non è liberato dalla sua obbligazione se il creditore non consente a tale liberazione. La sostituzione del debitore per atto tra vivi è, dunque, possibile purché vi sia l’espresso consenso del creditore: se questo manca, il precedente debitore non viene liberato, ma ad esso si aggiunge un nuovo soggetto passivo.
MODIFICAZIONI DEL SOGGETTO PASSIVO, L’ACCOLLO : ai sensi dell’Art. 1273 comma 1 c.c., il debitore ed un terzo possono convenire che questi assuma il debito dell’altro; in tal caso il creditore può aderire a tale convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore. L’accollo consiste dunque in un accordo in base al quale il terzo, estraneo al rapporto obbligatorio, si assume il debito originario. Ai sensi dell’Art. 1273 comma 2 c.c., l’adesione del creditore può comportare la liberazione del debitore originario (accollo liberatorio). Tale effetto, però, non è automatico, ma si verifica solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione in favore del creditore, o se il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Nel caso in cui il creditore aderisca all’accollo, ma il debitore originario non venga liberato, quest’ultimo resta obbligato in solido con l’accollante (accollo cumulativo).
I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA
Come accennato nei paragrafi precedenti, ciascun creditore deve comunque poter contare sulla “garanzia patrimoniale generica” del debitore. L’Art. 2740 c.c. destina all’azione esecutiva del creditore tutti i beni presenti e futuri del debitore, non garantendo però l’effettivo soddisfacimento del credito. Infatti, in mancanza di una garanzia specifica (come il pegno o l’ipoteca), può accadere che il debitore compia degli atti di disposizione sui suoi beni in pregiudizio delle ragioni del creditore: egli potrebbe infatti celare materialmente alcuni beni, alienarli a terzi, concedere un’ipoteca su di essi, o più semplicemente non esercitare i propri diritti impedendo così l’acquisizione alla propria sfera giuridica di elementi patrimoniali.
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale sono essenzialmente tre: l’azione surrogatoria, l’azione revocatoria ed il sequestro conservativo. Essi tendono a prevenire tutti i rischi sopramenzionati essendo riconosciuto al venditore:
1) il potere di sostituirsi al proprio debitore il quale, omettendo di esercitare un diritto che vanta verso terzi (ad es. la riscossione di un credito), metta in pericolo il futuro soddisfacimento delle ragioni del creditore (azione surrogatoria);
2) il potere di ottenere una dichiarazione di inefficacia relativa degli atti di disposizione compiuti del debitore su determinati beni, in pregiudizio delle ragioni del creditore (azione revocatoria);
3) il potere di impedire che il debitore celi o sottragga materialmente i propri beni all’azione esecutiva del creditore, ed il potere di creare inoltre un vincolo di indisponibilità sugli stessi tale da rendere l’eventuale alienazione di essi inefficace nei suoi confronti (mediante il sequestro conservativo).
CAUSE DI PRELAZIONE, GARANZIE REALI DELL’OBBLIGAZIONE
Se il debitore non adempie la prestazione dovuta, il suo patrimonio rimane vincolato a garanzia del creditore, il quale potrà agire esecutivamente su di esso. Vi è però una netta differenza tra i creditori che possono contare soltanto sulla c.d. “ garanzia patrimoniale generica” (che vengono definiti creditori chirografari) ed i creditori che invece possono contare su una garanzia specifica.
L’Art. 2741 prevede che “i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”.
Perciò tutti creditori possono agire sui beni del debitore, ma i creditori che sono assistiti da una causa legittima di prelazione sono preferiti agli altri e quindi possono soddisfarsi su tali beni con preferenza rispetto agli altri. Le garanzie reali specifiche sono dunque delle garanzie che sopra uno o più beni determinati, di proprietà del debitore o di un terzo, vengono assicurate al creditore, con l’attribuzione a quest’ultimo del potere di soddisfarsi sul ricavato della vendita di tali beni con precedenza rispetto agli altri creditori.
1) I PRIVILEGI: il privilegio si distingue dal pegno e dall’ipoteca poiché non trova mai la sua fonte in un negozio giuridico o in un provvedimento del giudice (sentenza), ma viene previsto direttamente dalla legge in favore di alcuni crediti in considerazione della loro particolare causa (Art. 2745 c.c.). In altre parole: alcuni crediti sono ritenuti meritevoli di maggior tutela rispetto ad altri, e per questo vengono assistiti da un privilegio. Questa valutazione è compito esclusivo del legislatore.
Esempi di privilegi sono:
le spese di giustizia, i crediti che i lavoratori dipendenti vantano verso il datore di lavoro per il mancato versamento dei contributi previdenziali, i crediti per imposte sui redditi immobiliari...
2) IL PEGNO: il pegno è una vera e propria garanzia reale poiché possiede il c.d. “diritto di seguito”: infatti il creditore pignoratizio (cioé colui che detiene la cosa in pegno) può sottoporre ad esecuzione forzata il bene su cui è costituito il pegno, anche se il bene stesso sia uscito dal patrimonio del debitore, o non ne abbia mai fatto parte. Normalmente il pegno è un contratto con il quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per garantire il credito, da restituirsi in natura dopo l’estinzione del credito; ai fini della valida costituzione del pegno è necessario un atto scritto avente data certa. Il contratto di pegno si perfeziona con la consegna della cosa.
L'ipoteca
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l’ipoteca è una vera e propria garanzia reale poiché possiede il c.d. “diritto di seguito”: il bene che ne costituisce l’oggetto continua a rimanere vincolato a garanzia del credito, anche se ne è stata trasferita la proprietà (cioé anche se nel frattempo il bene è stato alienato a terzi). Il creditore ipotecario può inoltre soddisfarsi sul ricavato della vendita dello stesso bene con prelazione rispetto agli altri creditori che non siano assistiti da un privilegio speciale su quel bene immobile (poiché come detto il privilegio speciale su beni immobili prevale sulla stessa ipoteca).
L’ipoteca può essere costituita su:
• beni immobili;
• su diritti reali minori di godimento su beni immobili (usufrutto, superficie...);
• sul diritto di nuda proprietà;
• su beni mobili registrati (automobili, navi, aerei).
L’ipoteca nasce in presenza di due elementi essenziali: il titolo e l’iscrizione.
Per quanto riguarda il titolo in base al quale può essere iscritta l’ipoteca distinguiamo:
Per quanto riguarda poi l’iscrizione l’Art. 2080 c.c. definisce che l’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari (Conservatoria dei Registri Immobiliari, ora Ufficio del Territorio). Solo al momento dell’iscrizione sorge il diritto reale di garanzia, mentre l’efficacia cessa automaticamente dopo venti anni dal termine del pagamento del credito (il termine è in correlazione con la durata della prescrizione estintiva dei diritti reali su cose altrui). Tuttavia si può rinnovare l’ipoteca prima della scadenza ed in questo caso ne viene mantenuto anche il grado.
L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione e quindi, in caso di conflitto tra più creditori ipotecari, verrà preferito quello assistito da ipoteca di grado anteriore, anche se il suo credito è sorto posteriormente.
L’ipoteca può essere costituita su:
• beni immobili;
• su diritti reali minori di godimento su beni immobili (usufrutto, superficie...);
• sul diritto di nuda proprietà;
• su beni mobili registrati (automobili, navi, aerei).
L’ipoteca nasce in presenza di due elementi essenziali: il titolo e l’iscrizione.
Per quanto riguarda il titolo in base al quale può essere iscritta l’ipoteca distinguiamo:
- IPOTECA LEGALE: Art. 2817 c.c. “Persone a cui compete. Hanno ipoteca legale: l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione; i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale”.
- IPOTECA GIUDIZIALE: Art. 2818 c.c. “Provvedimenti da cui deriva. Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione , ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente, è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del venditore. Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto”.
- IPOTECA VOLONTARIA: Art. 2821 c.c. “Concessione d’ipoteca. L’ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Non può essere concessa per testamento.” Art. 2822 c.c. “Ipoteca sui beni altrui. Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente. Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne le qualità, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.” Art. 2826 c.c. “Indicazione dell’immobile ipotecato. Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificatamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.”
Per quanto riguarda poi l’iscrizione l’Art. 2080 c.c. definisce che l’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari (Conservatoria dei Registri Immobiliari, ora Ufficio del Territorio). Solo al momento dell’iscrizione sorge il diritto reale di garanzia, mentre l’efficacia cessa automaticamente dopo venti anni dal termine del pagamento del credito (il termine è in correlazione con la durata della prescrizione estintiva dei diritti reali su cose altrui). Tuttavia si può rinnovare l’ipoteca prima della scadenza ed in questo caso ne viene mantenuto anche il grado.
L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione e quindi, in caso di conflitto tra più creditori ipotecari, verrà preferito quello assistito da ipoteca di grado anteriore, anche se il suo credito è sorto posteriormente.
Cenni sul procedimento di esecuzione
pericolo
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore. Questa norma, che apre la disciplina dell’esecuzione forzata, trova fondamento nell’Art. 2740 c.c. secondo cui il debitore risponde, per le obbligazioni da lui assunte, con tutti i propri beni presenti e futuri. L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (es. il decreto ingiuntivo che sia provvisoriamente o definitivamente esecutivo);
2) le cambiali, nonché altri titoli di credito;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.
Prima di iniziare l’esecuzione forzata, normalmente, il creditore provvederà a notificare al proprio debitore il precetto, ossia un atto con il quale si intima al debitore stesso di adempiere la sua obbligazione entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto stesso. Successivamente, entro novanta giorni dalla notifica del precetto, il creditore effettuerà il pignoramento. Duplice è la funzione svolta dal pignoramento: esso mira, per un verso, ad individuare e a conservare materialmente i beni sottoposti ad espropriazione e, per altro verso, a destinarli specificatamente all’esecuzione.
Per attuare questa seconda finalità la legge stabilisce l’inefficacia degli atti di alienazione dei beni pignorati, se trascritti successivamente al pignoramento.
Entro novanta giorni dal pignoramento il creditore dovrà poi depositare presso la cancelleria del Giudice dell’Esecuzione la c.d. istanza di vendita, cioé l’atto con il quale chiede che venga fissata la vendita all’asta dei beni pignorati, al fine di potersi soddisfare sul ricavato dalla vendita stessa.
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