IL CONTRATTO DI MUTUO
Il contratto di mutuo rientra nella categoria dei “contratti reali” dove per il perfezionamento dell’accordo è condizione essenziale la consegna della cosa che forma l’oggetto del contratto.
Il mutuo, infatti, è il contratto mediante il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. La consegna del bene consente quindi il realizzarsi di un effetto (acquisto della proprietà) che il semplice consenso non varrebbe a provocare.
L’Art. 1813 c.c. stabilisce che, ove sia stata pattuita la restituzione rateale delle cose mutuate, se il mutuatario risulta inadempiente anche per una sola rata, il creditore è legittimato a richiedere l’immediata restituzione dell’intero.
A differenza di altri contratti reali, il mutuo è di per sé un contratto oneroso; il mutuatario deve corrispondere al mutuante gli interessi, che possono non essere previsti esclusivamente a fronte di una precisa previsione pattizia.
La donazione.
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (detta “donante”) arricchisce l’altra (detta “donatario”), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. A tutela del principio di intangibilità della sfera giuridica altrui, infatti, il legislatore ha configurato lo schema di tale istituto come contrattuale, nel senso che è necessario l’incontro delle volontà non solo per il prodursi degli effetti giuridici, ma anche per lo stesso perfezionarsi della donazione.
Affinché una donazione sia valida occorre in particolare:
1) la volontà del donante di spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato. L’interesse del donante deve essere sempre non patrimoniale (religioso, affettivo, culturale, ...);
2) il trasferimento di un bene dal patrimonio del donante a colui che egli desidera beneficiare.
Qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere oggetto di una donazione, purché lo stesso sia presente nel patrimonio del donante; l'accettazione del donatario può essere fatta nell’atto stesso di accettazione o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfezionata sino a che l’atto di accettazione viene notitificato al donante.
Prima che lo donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione (ART. 782 c.c.).
La donazione può essere revocata in due casi:
1) alla morte del donante; la moglie ed i figli possono richiedere l’annullamento di tutti gli atti di donazione effettuati dal de cuius purché non siano trascorsi più di dieci anni;
2) per ingratitudine del donatario. Se tenta la vita ai genitori o al patrimonio, la legge lo può revocare dall’eredità.
1) LE FORME DELLA DONAZIONE:
• NECESSITA’ DELL’ATTO PUBBLICO: la donazione deve essere fatta per atto pubblico notarile sotto pena di nullità e richiede la presenza di due testimoni, non parenti, coniugi o affini, né interessati all’atto.
L’atto pubblico è richiesto qualunque sia l’oggetto della liberalità. Unica eccezione alla solennità della forma è prevista per le donazioni di modico valore o manuali, ove a tale requisito si sostituisce la trasmissione materiale del possesso attraverso la consegna.
Se la donazione ha come oggetto beni mobili, il valore di tali beni deve essere indicato nel medesimo atto di donazione o in un atto a parte e ciò anche nel caso di donazione d’azienda costituita in tutto o in parte da beni immobili.
NON NECESSITA’ DELL’ATTO PUBBLICO: tuttavia, la forma dell’atto pubblico non è richiesta nei seguenti casi:
- donazione manuale (donazione di modico valore di cosa mobile, es. un tavolo, del denaro, ...): la donazione manuale di modico valore è pur sempre una donazione e, pertanto, è necessario che il donante voglia spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato. Inoltre è necessario che il bene oggetto della donazione venga materialmente consegnato dal donante al donatario. Pertanto non può esserci donazione manuale di un bene immobile.
La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio, altrimenti è necessario concludere una donazione formale;
- donazione indiretta: sono donazioni indirette quelle attività o atti giuridici che, pur producendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, e, quindi, il risultato di una donazione, vengono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione. Sono donazioni indirette, per esempio (sempre che ricorra lo spirito di liberalità), il pagamento di un debito altrui (es. il genitore che paga un debito al figlio), la remissione del debito (es. il creditore rimette un debito al suo debitore), il procurare l’acquisto di un bene ad un terzo o, intervenendo all’atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per l’acquisto, o apponendo al contratto di acquisto una clausola che comporta l’intestazione del bene a favore del terzo che si intende beneficiare (es. contratto a favore del terzo).
Operativamente la Banca è maggiormente tutelata in caso di:
1) morte del donante da oltre un decennio;
2) donazione rientrante nella c.d. quota disponibile (es. prima di una serie di donazioni);
3) acquisizione dell’atto di rinuncia (apertasi la successione) all’azione di riduzione (o all’eredità) da parte dei legittimari da trascrivere anteriormente all’ipoteca;
4) donazione trascritta da oltre venti anni (salvaguarda il diritto reale di garanzia sul cespite).
La successione.
La successione determina il subentrare di un soggetto nella posizione giuridica di un altro soggetto. La si può avere per atto tra vivi (trasmissione di un’obbligazione) oppure per causa di morte. La successione a causa di morte può essere:
1) a titolo universale (art. 588 c.c.), quando chi succede subentra nella totalità dei rapporti patrimoniali attivi e passivi del de cuius; il successore a titolo universale è denominato erede;
2) a titolo particolare, quando chi succede subentra in uno o in determinati rapporti giuridici particolari del de cuius (una data villa, un dato quadro, ...) ed in questo caso si parla di legatario (che non è tenuto all’assunzione dei debiti del de cuius).
I tre momenti fondamentali della successione sono:
1) apertura della successione che avviene al momento della morte e si apre nell’ultimo domicilio del de cuius.
Attualmente la legge prevede che la successione venga presentata entro dodici mesi dalla data di morte (detta appunto apertura della successione);
2) delazione dell’eredità che consiste nella designazione della persona o delle persone che dovranno succedere nei rapporti giuridici del defunto. La designazione si può compiere in base alla volontà di legge (successione legittima) o alla volontà del defunto (seccessione testamentaria). Presupposto della delazione è la capacità di succedere;
3) l’acquisto di eredità mediante accettazione. Con l’accettazione dell’eredità la persona chiamata all’eredità stessa diventa erede ed acquista tutti i diritti ed obblighi legati all’eredità. L’eredità viene acquistata con effetto retroattivo, vale a dire con effetto dal momento della morte del testatore. Tale data viene definita come momento di apertura della successione.
L’accettazione costituisce il diritto del chiamato ad acquistare l’eredità, tramite il cui esercizio costui diviene erede, ma rappresenta anche un onere, poiché è elemento indispensabile per l’acquisto dell’eredità stessa.
Quanto alla forma, l’accettazione può essere espressa, tacita o con beneficio di inventario:
• l’accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l’intenzione di accettare l’eredità. L’accettazione può essere fatta alla presenza di un notaio o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall’accettante;
• l’accetazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, come ad esempio vendere un immobile;
• accettazione con beneficio di inventario in presenza di debiti del testatore: il beneficiario di inventario ha l’effetto di tenere separati il patrimonio dell’erede da quello del de cuius; ciò significa che, per le passività ereditarie, risponderà solo il patrimonio ereditario e l’erede non sarà costretto a pagare con denaro o beni propri. Tale accettazione è, pertanto, consigliabile ove nella massa ereditaria le passività siano superiori all’attività sicché, con l’accettazione beneficiata, non si correrà il rischio di pagare, con beni propri, i debiti ereditari.
Al fine delle continuità delle trascrizioni è necessaria la trascrizione dell’accettazione dell’eredità. La successione a seconda dei casi può essere testamentaria o legittima. Si dice:
1) TESTAMENTARIA: quando l’eredità viene devoluta a seguito di un testamento, stilato dal de cuius.
La documentazione da richiedere in questo caso è la seguente:
• copia autentica della denuncia di successione nonché attestazione di pagamento imposte di successione;
• copia autentica eventuale testamento (e sua trascrizione) e/o verbale notarile di pubblicazione del testamento (pubblico, olografo, segreto);
• titolo di provenienza antecedente;
• stato di famiglia storico del de cuius.
2) LEGITTIMA: quando l’eredità si devolve per legge e quindi non vi è esistenza di un testamento, oppure pur essendoci è stato annullato a seguito di vizi presenti sullo stesso. La documentazione da richiedere in questo caso è la seguente:
• copia autentica della denuncia di successione nonché attestazione di pagamento imposte di successione;
• nota di trascrizione dell’accettazione, anche tacita dell’eredità;
• titolo di provenienza antecedente.
L’accettazione dell’eredità si prescrive in 10 anni dalla data del decesso del testatore.
La rinuncia può avvenire entro il termine previsto per l’accettazione (10 anni). La rinuncia stessa viene fatta mediante una dichiarazione ricevuta dal cancelliere autorizzato presso il tribunale competente o da un notaio. Chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. La rinuncia può essere revocata solo nel caso in cui non sia ancora trascorso il termine per l’accettazione dell’eredità e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l’eredità stessa.
Problematiche derivanti da successione e donazione.
Qualora il defunto con testamento o il donante con la donazione abbiano disposto dei propri beni andando a ledere la quota di legittima prevista dalla legge, il rimedio processuale predisposto dall’ordinamento è l’azione di riduzione, che può essere promossa esclusivamente dai legittimari, nonché dai loro eredi o aventi causa, contro i destinatari delle disposizioni testamentarie o delle donazioni eccedenti la quota disponibile. In questo modo i legittimari (coniuge, figli legittimi, figli naturali riconosciuti o dichiarati tali i figli legittimati e figli adottivi, gli adolescenti in mancanza del coniuge e dei figli) possono rendere inefficaci le donazioni e le disposizioni testamentarie effettuate in vita dal de cuius che abbiano intaccato la propria quota di legittima.
L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione (secondo le disposizioni di legge la successione si apre nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.
Nel caso in cui si accerti in via giudiziale la lesione della quota di legittima, la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari; le donazioni, invece, vengono ridotte iniziando dall’ultima e risalendo via via a quelle anteriori.
Va inoltre ricordato che i soggetti legittimati a proporre l’azione di riduzione non possono rinunciare al diritto di avvalersene fintanto che il donante sia in vita, né con dichiarazione espressa di rinuncia in atto, né prestando il proprio assenso alla donazione.
Alla luce di ciò, la garanzia ipotecaria della Banca è direttamente collegata all’assoggettabilità del bene all’azione di riduzione.
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